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30 giugno 2009

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Invece, poiché il proprietario è lei, non può, neppure fosse abilitato, redigere l’attestato di certificazione energetica (per i casi in cui è richiesto).

Non è richiesta per la validità dell’attestato l’esercizio della professione in via abituale.

Qualora svolga la professione di ingegnere in modo abituale, sarà necessario, in qualità di lavoratore autonomo, aprire una partita iva al fine di fatturare le consulenze effettuate a terzi.

 

10 – Trasmittanza troppo bassa per la nuova porta

Si può beneficiare della detrazione del 55% per la sostizione di una porta che dà all’esterno con una porta con valore di trasmittanza pari a 1.13?

Purtroppo il caso da lei prospettato non dà diritto a godere della detrazione fiscale del 55%. Dal momento che la porta di ingresso è equiparata ad una parete verticale, è necessario non superare il valore di trasmittanza termica U richiesto alle pareti verticali (U=0,34 W/(m2×K) a Milano; U=0,36 W/(m2×K) a Roma; U=0,40 W/(m2×K) a Napoli; U=0,48 W/(m2×K) a Palermo).

 

11 – Detrazione per il termocamino

Mi appresto a ristrutturare casa e fra gli altri lavori sostituisco la caldaia, a metano, con una a condensazione. Sarebbe anche mia intenzione collegare all’impianto di riscaldamento anche un termo camino, avendo a disposizione legna a prezzo conveniente. E’ previsto il contributo del 55% anche per il termocamino a legna?

La sostituzione del generatore di calore usufruisce delle detrazione del 55% ma solo se il nuovo generatore di calore è una caldaia a condensazione o una pompa di calore.

La sostituzione del generatore di calore, anche con un termo camino, contribuisce comunque all’abbassamento del parametro EPi, che indica quanta energia si consumerà per il riscaldamento invernale.

Tale sostituzione può pertanto richiedere la detrazione fiscale del 55% prevista gli interventi di riqualificazione energetica dell’intero edificio (comma 344 della Finanziaria 2007).

In particolare, il DM Sviluppo Economico 11 marzo 2008 precisa che, rispettando alcune condizioni, ai fini dell'accesso alle detrazioni fiscali, il potere calorifico della biomassa viene considerato pari a zero. Di conseguenza, l’utilizzo di un termo camino a legna automaticamente porta ad avere EPi=0 e perciò l’automatico rispetto dei requisiti prestazionali richiesti dal comma 344 della Finanziaria 2007.

Le condizioni da rispettare affinché sia valido quanto sopra riportato sono contenute nell’art. 1.2 del DM:  

- la caldaia a biomasse deve avere un rendimento utile nominale non inferiore a 67+6×log(Pn)%

- la caldaia deve rispettare i limiti di emissione vigenti; si ricorda che in alcune Regioni (ad es. in Lombardia) esistono severi limiti all’utilizzo dei generatori di calore che utilizzano biomasse

- utilizzare biomasse  derivanti da: 

  coltivazioni dedicate;

  trattamento esclusivamente meccanico da coltivazioni dedicate;

  selvicoltura, potature, manutenzione forestale;

  lavorazione meccanica di legno vergine;

  lavorazione meccanica di prodotti agricoli.

La rispondenza a tali requisiti deve essere riportata nell’asseverazione compilata dal tecnico abilitato.

 

12 – Risparmio energetico in corso d’opera

Mi trovo nella seguente situazione: ho iniziato le opere di ristrutturazione con regolare denuncia di inizio attività al comune e regolare comunicazione agli Uffici A.E. di Pescara; in corso sto decidendo di sostituire gli infissi esterni esistenti con nuovi infissi a taglio termico.

1) Posso scorporare il costo di sostituzione infissi esterni e farli rientrare con la normativa sul risparmio energetico nella detrazione del 55%, fermo restando che il resto delle opere di ristrutturazione saranno soggette alla detrazione del 36%?

2) Se si devo fare quali passi devo compiere? Mi posso “appoggiare” alla stessa denuncia di inizio attività oppure devo chiuderla e aprirne una nuova?

3) Siccome l'impianto di riscaldamento l'ho installato durante la fase di ristrutturazione ancora in corso, posso andare incontro a problemi visto che per la detrazione del 55% si richiede la presenza di quest'ultimo? 

Le detrazioni fiscali del 36% e del 55% non sono cumulabili tra di loro nel senso che non si posso richiedere entrambe per interventi sui medesimi elementi dell'edificio. E' possibile però, richiedere la detrazione del 55% su alcuni elementi (es. pareti, finestre, impianto di riscaldamento ed impianto solare termico) e quella del 36% su altri (ad es. per il rifacimento del bagno).

Ciò è possibile con un'unica DIA; non è assolutamente necessario richiedere una prima DIA per gli interventi sui quali si richiede la detrazione del 36% ed una seconda DIA per gli interventi sui quali si richiedono le detrazioni fiscali del 55%.  CONTINUA ...»

30 giugno 2009
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